Sempre più frequentemente ci troviamo a dover affrontare, dal punto di vista della sicurezza, situazioni in cui un nostro cliente ha acquistato macchinari usati da un soggetto terzo. In questi casi, ci viene chiesto quale sia la procedura corretta per garantire che vengano rispettati i requisiti di sicurezza e salute dei macchinari.
Esaminiamo cosa accade nel caso della vendita di macchinari industriali usati, ossia macchinari che sono già in uso.
Se una macchina è soggetta alle Direttive comunitarie e reca la marcatura CE, viene venduta con la dichiarazione di conformità e tutta la documentazione correlata, come il manuale d’uso e manutenzione.
Se, invece, una macchina non ha la marcatura CE, il venditore deve fornire una dichiarazione di conformità all’allegato V del D. Lgs 81/2008. L’articolo 72 del D. Lgs 81/2008 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso), che rappresenta la normativa vigente in Italia riguardante la vendita di macchine già in servizio.
“Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.”
In sintesi, la dichiarazione di conformità all’allegato V del D. Lgs 81/2008, rilasciata dall’azienda che vende la macchina, certifica che essa soddisfa i requisiti di sicurezza specificati in tale allegato.
Questa dichiarazione è necessaria solo per le macchine non marcate CE, ovvero quelle messe in servizio prima del 21 settembre 1996.
Approfondimenti sulla vendita di una macchina non marcata CE
I casi più frequenti che si potranno incontrare nella pratica, relativamente a macchine che non sono marcate CE e per le quali è richiesta la conformità all’Allegato V D. Lgs 81/2008, sono (secondo le Indicazioni procedurali per gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA del dicembre 2020):
A. Vendita diretta ad un altro utilizzatore (senza intermediari)
Il proprietario di una macchina (es.: datore di lavoro) che vende direttamente la stessa ad un altro utilizzatore (es.: altro datore di lavoro) deve sempre attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
B. Cessione a soggetti non utilizzatori per permuta, conto vendita, demolizione
Nel caso l’attrezzatura non presenti difformità o carenze di sicurezza vale quanto espresso al precedente punto A.
Con riferimento ad attrezzature che presentano difformità o carenze di sicurezza, la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale ovvero di impianti non conformi, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, non ricadono nell’ambito di applicazione delle citate disposizioni normative.
Si ritiene pertanto che quando non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e non vi è, quindi, intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, l’obbligo di attestare la conformità della macchina compete al rivenditore della stessa. Nell’atto di cessione dell’usato ed in caso di macchine con carenze di sicurezza, è obbligatorio documentare:
- tipo di macchina e modello;
- numero di matricola;
- nome del costruttore;
- dicitura “La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”.
Di seguito si indicano i casi più comuni che possono presentarsi.
B.1. Permuta
Il proprietario di una macchina, che cede la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) in permuta per nuovo acquisto, al momento della cessione NON è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. Questa sarà attestata dal rivenditore al momento della vendita all’utente finale.
B.2. Conto vendita
Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: rivenditore) in conto vendita del bene, rimane proprietario della stessa fino al momento della cessione all’utilizzatore finale. Il proprietario al momento della cessione in conto vendita al venditore NON è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
Questa sarà attestata dal proprietario al momento della vendita all’utente finale. Al fine di eventuali accertamenti di responsabilità va comunque adeguatamente analizzato il contratto di vendita.
B.3. Demolizione
Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (es.: autodemolitore) al fine della demolizione della stessa, al momento della cessione NON è tenuto ad attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. La cessione ai fini della demolizione è un atto irreversibile ed è opportuno documentarla con apposita certificazione di avvenuta demolizione.