La parte A dell’allegato VII della Direttiva Macchine 2006/42/CE descrive la procedura per l’elaborazione del fascicolo tecnico: esso deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti di tale Direttiva.
Il fascicolo tecnico è costituito da un insieme di diversi documenti che riguardano la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina e serve a dimostrare come il fabbricante ha rispettato i requisiti di sicurezza contenuti nella Direttiva Macchine.
La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico deve essere scelta dal fabbricante
Nella Direttiva Macchine 2006/42/CE, oltre al fabbricante, è stata introdotta un’altra figura ossia la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico. Vediamo di fatto, chi è questo soggetto.
Si tratta di una persona fisica o giuridica stabilita nell’UE alla quale il fabbricante ha affidato il compito di riunire e mettere a disposizione gli elementi pertinenti del fascicolo tecnico in risposta a una richiesta debitamente motivata delle autorità di sorveglianza del mercato di uno degli Stati membri.
La persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico non è, in quanto tale, responsabile della progettazione, della costruzione o della valutazione della conformità della macchina, della redazione dei documenti inclusi nel fascicolo tecnico, dell’apposizione della marcatura CE o della redazione e della firma della dichiarazione CE di conformità. Questi ruoli rimangono al fabbricante.
In sintesi, questa persona (fisica o giuridica) autorizzata a costituire il fascicolo tecnico non ha responsabilità né sulla dichiarazione CE di conformità della macchina né sul contenuto del fascicolo stesso: egli deve “semplicemente” mettere il fascicolo tecnico a disposizione della Autorità Nazionale competente.
Per i fabbricanti stabiliti nell’UE, la persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico può essere il fabbricante stesso, il suo rappresentante legale, una persona appartenente al personale del fabbricante o un’altra persona fisica o giuridica stabilita nell’UE a cui il fabbricante affida questo compito.
Per i costruttori stabiliti al di fuori dell’UE, la persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico può essere qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE a cui viene affidato il compito di assemblare e rendere disponibile il fascicolo tecnico in risposta a una richiesta debitamente motivata.
Poiché il fascicolo tecnico deve essere tenuto a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie, è preferibile che la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico sia una persona giuridica: infatti, nel caso di persona fisica, potrebbe capitare che tale soggetto, dopo anni, non lavori più in quella determinata azienda oppure che non sia più disponibile.