marcare CE una macchina

Prima di rispondere a questa domanda bisogna capire bene chi è il fabbricante di una macchina.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE definisce il fabbricante come la persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale.
In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o quasi-macchina oggetto della presente direttiva.

In sintesi il fabbricante può essere:

  • Il fabbricante reale ossia il soggetto che costruisce totalmente o parzialmente la macchina;
  • Il soggetto che progetta totalmente o, in parte, la macchina;
  • Un soggetto terzo che appone semplicemente il proprio nome sulla macchina senza averla né progettata né costruita (come, ad esempio, una società di consulenza).

Nel caso, piuttosto comune, di un insieme di macchine ossia di un gruppo di macchine e/o quasi-macchine disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale per raggiungere uno stesso risultato, la recente guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE Ed. 2.3 specifica (§79) specifica che:
“Di solito, gli elementi che costituiscono un insieme di macchine sono forniti da fabbricanti diversi; tuttavia, una persona deve assumersi la responsabilità della conformità dell’insieme nel suo complesso. Tale responsabilità può essere assunta dal fabbricante di una o più unità costitutive, da un appaltatore o dall’utilizzatore.

Il fabbricante si assume tutte le responsabilità relative alla sicurezza della macchina: se su di essa si riscontrano delle non conformità ai requisiti di legge ne risponderà il fabbricante ossia il soggetto che ha apposto il proprio nome sulla macchina.

Inoltre, tale guida nel medesimo punto (§79) evidenzia che:
“Tuttavia, la persona che si assume la responsabilità giuridica della conformità della macchina o della quasi-macchina in vista della sua immissione sul mercato con il proprio nome o marchio deve garantire un controllo sufficiente sull’operato dei propri fornitori e subappaltatori e disporre di informazioni sufficienti per poter adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva.”

Di cosa deve disporre un consulente per apporre il marchio CE?

Pertanto, una società di consulenza potrebbe apporre il marchio CE su un insieme di macchine a proprio nome ma deve disporre di tutte le informazioni necessarie per verificare che l’insieme soddisfi tutti i requisiti applicabili della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Inoltre, essa deve avere un controllo sufficiente sul processo di realizzazione dell’insieme per decidere quali misure di sicurezza adottare, assicurando così la conformità ai requisiti legali. Questo spiega perché un consulente in teoria potrebbe marcare CE ma nella realtà non si assumerà mai quest’onere.