assistenza su chiamata
Siamo qui per aiutarti
Noi di SSafety crediamo molto nella formazione dei nostri partner e, in questa sezione, chiariamo alcuni dei quesiti che ci vengono posti frequentemente.
Servizi e assistenza veloci
- 24/7 Chiamate emergenza
Garanzia di soddisfazione
In generale, la direttiva macchine si applica alle macchine che vengono messe a disposizione per la prima volta nel territorio dell’Unione Europea. Questa affermazione è vera indipendentemente dalla data e dal luogo di costruzione della macchina.
La direttiva macchine si applica, pertanto, anche alle macchine usate che sono state messe in servizio all’esterno dell’Unione Europea (ad esempio USA, Canada, Cina) e che vengono messe a disposizione per la prima volta nell’ambito dell’Unione Europea.
Un altro caso in cui occorre applicare la Direttiva Macchine si ha quando una macchina usata subisce delle modifiche, definite sostanziali, che comportano il potenziamento della capacità produttiva della macchina o la variazione dello scopo per cui è stata realizzata.
La direttiva macchine e le norme ad essa armonizzata prescrivono che occorre impedire l’elusione ragionevolmente prevedibile dei sistemi di sicurezza della macchina.
Nel caso dei dispositivi di interblocco dei ripari mobili, la norma UNI EN ISO 14119:2013 definisce:
•elusione: azione che rende inoperativo un dispositivo di interblocco o lo scavalca con il risultato che la macchina è utilizzata in un modo differente da quello previsto dal fabbricante o senza le misure di sicurezza necessarie;
•elusione in un modo ragionevolmente prevedibile: elusione effettuata manualmente o mediante l’utilizzo di oggetti facilmente disponibili (ad esempio cacciaviti, chiavi inglesi, chiavi a brugola, pinze, monete, chiavi).
Alcuni esempi di misure che il fabbricante di una macchina può adottare per ridurre l’elusione ragionevolmente prevedibile degli interblocchi sono:
•incremento del livello di codifica degli attuatori;
•monitoraggio dello stato dei dispositivi di sicurezza;
•montaggio in posizioni nascoste o non raggiungibili;
•montaggio degli elementi utilizzando dispositivi non rimovibili (ad esempio saldatura, incollaggio, viti non smontabili, rivettatura).
La norma UNI EN ISO 14119:2013 specifica che è necessario riprogettare la macchina se non è possibile realizzare un’attività senza eludere i dispositivi di interblocco.
Un “vizio palese” è una carenza che può essere individuata nel corso del servizio sulla valutazione dei rischi tramite un esame visivo o prove di funzionamento eseguite da un operatore in possesso di una idonea conoscenza.
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) obbliga il datore di lavoro a verificare la presenza di eventuali non conformità palesi prima della messa in servizio delle attrezzature di lavoro (articoli 70 e 71).
L’obbligo vale per tutte le attrezzature di lavoro, e quindi anche per tutte le macchina, sia nuove che usate e indipendentemente dalla presenza del marchio CE.
La presenza del marchio CE non esclude che la macchina possa provocare situazioni pericolose durante l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.
Spesso il montaggio delle macchine particolarmente complesse ed estese deve essere utilmato presso la sede dell’utilizzatore finale. Quando la macchina lascia la sede del fabbricante non è completa e, spesso, è sprovviste dei riapri e dei sistemi di sicurezza (un esempio sono le recinsioni, i dispositivi di interblocco associati ai ripari mobili e le barriere fotoelettriche di sicurezza di un isola robotizzata). Solo quando l’installazione è completata si può ritenere che la macchina è immessa sul mercato e, pertanto, può essere apposta la targhetta con il logo “CE” e può essere firmata la dichiarazione CE di conformità.
la presenza del logo CE,
la presenza della dichiarazione CE di conformità e la correttezza delle informazioni riportate nel documento,
la presenza del manuale di uso e manutenzione (che deve essere in lingua italiana e non in cinese),
la funzionalità dei dispositivi di sicurezza (ad esempio spesse le porte di accesso all’interno della macchina non sono corredata di micro di sicurezza),
che la macchina è priva di vizi palesi (occorre realizzare una valutazione dei rischi della macchina).
La norma UNI EN ISO 10218-2:2011 (Robot e attrezzature per robot – Requisiti di sicurezza per robot industriali – Parte 2: Sistemi ed integrazione di robot) è una norma armonizzata alla Direttiva Macchine 2006/42/CE di tipo C. Il fabbricante applicando la norma ha la presunzione di conformità alla direttiva macchine della cella robotizzata.
La norma prescive per le parti del sistema di comando correlate alla sicurezza:
il raggiungomento di un Performance Level pari a “d”,
che i circuiti vengano realizzati in accordo ai requisiti della “categoria 3”.